RENTRI Fonte: RENTRI - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

FIR digitale (xFIR): obbligo dal 15 settembre 2026, cosa devono sapere le imprese

Finisce la proroga: dal 15 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti RENTRI e tornano operative le sanzioni. Ecco cosa cambia e come prepararsi.

· Mirko Carulli

La proroga sta per finire

Negli ultimi mesi molte imprese si sono abituate a un regime “morbido”: dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il produttore/detentore del rifiuto può scegliere se emettere il FIR in formato cartaceo o digitale, e l’intera filiera (trasportatore e destinatario) è tenuta a seguire il formato scelto.

Questo periodo transitorio sta per concludersi. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa l’unico formato ammesso per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, senza più alternativa cartacea.

Cosa cambia concretamente

  • Fine del doppio binario: non sarà più possibile scegliere tra cartaceo e digitale. Il FIR dovrà essere generato, gestito e chiuso interamente sul portale RENTRI.
  • Filiera allineata: se prima poteva bastare l’accordo tra produttore e trasportatore sul formato da usare, ora tutta la catena — produttore, trasportatore, destinatario — deve essere operativa con xFIR.
  • Sanzioni pienamente operative: il differimento delle sanzioni per trasmissione mancante, errata o incompleta dei dati al RENTRI scade il 15 settembre 2026. Dal giorno successivo, i controlli si applicano a pieno regime.

Chi è coinvolto

L’obbligo riguarda gli stessi soggetti già tenuti all’iscrizione al RENTRI ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006:

  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti
  • Trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categorie 1, 4, 5)
  • Intermediari e commercianti senza detenzione (categoria 8)
  • Imprese iscritte per bonifica di siti e di beni contenenti amianto (categorie 9 e 10)
  • Recuperatori e smaltitori di rifiuti

Se rientri anche in una sola di queste categorie, da metà settembre dovrai operare esclusivamente con il FIR digitale.

Le sanzioni previste (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Con la fine della proroga tornano pienamente applicabili le sanzioni per irregolarità nella tenuta del formulario e nella trasmissione dei dati al RENTRI:

  • Trasporto senza formulario, incompleto o con dati inesatti: da 1.600 € a 10.000 €
  • Dati formalmente incompleti o inesatti ma rinvenibili da altre comunicazioni: da 260 € a 1.550 €
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati RENTRI — rifiuti non pericolosi: da 500 € a 2.000 €
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati RENTRI — rifiuti pericolosi: da 1.000 € a 3.000 €

Importi indicativi ai sensi dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’importo applicabile va sempre verificato caso per caso.

Cosa fare da qui a settembre

Chi ha rimandato l’adeguamento confidando nella proroga ha ancora del tempo, ma non molto. Prima del 15 settembre è opportuno:

  1. Verificare di essere correttamente iscritto e operativo sul portale RENTRI
  2. Testare l’emissione di FIR digitali con i propri trasportatori e destinatari abituali
  3. Formare il personale che compilerà i formulari ogni giorno
  4. Verificare che la conservazione digitale dei documenti sia effettivamente conforme alle regole AGID (ne parlo più nel dettaglio in questo articolo)

Come posso aiutarti

Seguo le imprese nel passaggio definitivo al FIR digitale: dalla verifica della situazione attuale al setup operativo su RENTRI, fino alla formazione del personale. Ho una pagina dedicata a questo obbligo con tutti i dettagli: FIR Digitale — scadenza 15 settembre 2026.

Se vuoi sapere se la tua azienda è pronta, contattami per una verifica gratuita.