Scadenza 15 settembre 2026

Dal 15 settembre 2026 il FIR diventa digitale per legge

Finisce il doppio binario cartaceo/digitale e tornano operative le sanzioni per trasmissione mancante o incompleta dei dati al RENTRI. Se produci, trasporti o intermedi rifiuti, verifica subito se sei pronto.

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Albo Nazionale Gestori Ambientali — Categorie

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Zone servite: tutta Italia.

Obbligo FIR digitale (xFIR)

Cosa cambia dal 15 settembre

La proroga del RENTRI arriva al termine. Ecco cosa cambia concretamente per la tua azienda.

Fine del doppio binario cartaceo/digitale

Fino al 15 settembre 2026 puoi ancora scegliere se emettere il FIR in formato cartaceo o digitale. Dal 16 settembre questa possibilità finisce: il FIR digitale (xFIR) diventa l'unico formato ammesso per chi è iscritto al RENTRI.

Tutta la filiera deve essere allineata

Se il produttore emette il FIR in un formato, trasportatore e destinatario devono gestirlo nello stesso formato lungo tutto il trasporto. Con l'obbligo digitale, anche i tuoi fornitori e clienti devono essere pronti a operare con xFIR.

Le sanzioni tornano pienamente operative

Il differimento delle sanzioni per mancata, errata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI scade il 15 settembre 2026. Da quella data i controlli e le sanzioni si applicano a pieno regime.

Soggetti obbligati

Chi è obbligato

Produttori di rifiuti e trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: se rientri in una di queste categorie, l'obbligo ti riguarda.

Produttori di rifiuti pericolosi

Tutte le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti

Le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati.

Trasportatori iscritti Albo (cat. 1, 4, 5)

Trasportatori di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi: il ruolo di "vettore" nel FIR digitale li coinvolge fin dalla presa in carico del trasporto.

Intermediari e commercianti (cat. 8)

Gli intermediari senza detenzione hanno propri obblighi di registrazione delle operazioni sul portale RENTRI.

Bonificatori (cat. 9 e 10)

Le imprese iscritte per bonifica di siti e per bonifica di beni contenenti amianto rientrano tra i gestori di rifiuti soggetti a RENTRI.

Recuperatori e smaltitori

Tutti i gestori di rifiuti — raccoglitori, recuperatori, smaltitori — sono soggetti obbligati fin dalle prime scadenze RENTRI.

Art. 258 D.Lgs. 152/2006

Rischi e sanzioni

Le sanzioni per formulario mancante, incompleto o per mancata trasmissione dei dati al RENTRI tornano pienamente operative dal 15 settembre 2026.

Trasporto senza formulario, incompleto o con dati inesatti

da 1.600 € a 10.000 €

Dati formalmente incompleti o inesatti, ma rinvenibili da altre comunicazioni

da 260 € a 1.550 €

Mancata o incompleta trasmissione dati RENTRI — rifiuti non pericolosi

da 500 € a 2.000 €

Mancata o incompleta trasmissione dati RENTRI — rifiuti pericolosi

da 1.000 € a 3.000 €

Importi indicativi ai sensi dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Verifica sempre l'importo aggiornato applicabile al tuo caso specifico: contattami per una valutazione puntuale.

Il mio supporto

Come ti aiuto

Ti accompagno passo passo verso l'obbligo del 15 settembre, senza stress e senza rischio di sanzioni.

Consulenza mirata

Analizziamo insieme la tua situazione: se sei già obbligato, da quando, e cosa serve per adeguarti prima del 15 settembre 2026 senza rischi.

Setup RENTRI completo

Mi occupo dell'iscrizione al portale, della configurazione delle anagrafiche e dell'attivazione operativa del FIR digitale (xFIR) per la tua azienda.

Formazione del personale

Corsi pratici per chi in azienda dovrà compilare e gestire i FIR digitali ogni giorno, in presenza o da remoto.

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Mirko Carulli
Responsabile Tecnico — Albo Nazionale Gestori Ambientali
Via Megara, 9 — Augusta (SR) · Via S. Totti, 4 — Ancona (AN)
Operativo su tutto il territorio nazionale