RENTRI

RENTRI in tilt? Ecco cosa fare (senza bloccare il trasporto)

Dal 15 settembre 2026 il FIR è solo digitale. Ma cosa succede se il RENTRI non funziona? Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 stabilisce esattamente cosa fare in caso di degrado temporaneo del sistema.

· Mirko Carulli

Dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non è più ammesso in via ordinaria: il formulario di identificazione del rifiuto deve essere emesso, firmato e gestito esclusivamente in formato digitale tramite il RENTRI.

Ma cosa succede se proprio in quel momento il sistema non risponde? Niente panico: dal 10 settembre 2026 esiste una procedura ufficiale — il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 — che stabilisce esattamente cosa fare.

Degrado temporaneo: cos’è (e cosa non è)

Il RENTRI, come qualsiasi sistema informatico, può rallentare o bloccare singole funzioni senza che ci sia un’interruzione completa del servizio. Si parla di degrado temporaneo quando:

  • il sistema è attivo, ma una funzione del FIR digitale non risponde (compilazione, firma, integrazione durante il trasporto, accettazione a destinazione);
  • il portale o l’app mostrano un messaggio di errore, oppure le API restituiscono codici anomali;
  • non è stata pubblicata alcuna comunicazione ufficiale di indisponibilità da parte del RENTRI.

Questa situazione è diversa dall’indisponibilità completa (già regolata dal DD 319/2025 e dal DD 25/2026) e dai problemi di connessione o di SPID dell’operatore.

I tre casi e cosa fare in concreto

Il decreto identifica tre momenti critici nel ciclo di vita del FIR e prevede per ognuno una misura di emergenza specifica.

1. Non riesco a emettere o firmare il FIR digitale

Chi è coinvolto: produttore o trasportatore emittente.

Cosa si fa: si emette un FIR cartaceo vidimato (All. II DM 59/2023) come se fossimo ancora nel regime transitorio. Il trasporto parte in modalità cartacea.

Dicitura obbligatoria nel campo annotazioni:

“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”

2. Il FIR digitale non si aggiorna durante il trasporto

Chi è coinvolto: trasportatore (in caso di trasbordo parziale o totale, sosta tecnica, ecc.).

Cosa si fa: si aggiorna a penna la stampa del FIR digitale con data e firma autografa. Da quel momento il FIR assume il regime cartaceo.

Dicitura obbligatoria nel campo annotazioni:

“FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”

Cessato il degrado, il trasportatore comunica al produttore il cambio di formato tramite il servizio RENTRI apposito (o Area Operatori / API).

3. Il destinatario non riesce ad accettare il FIR digitale

Chi è coinvolto: destinatario al momento dell’arrivo.

Cosa si fa: si integrano a penna i dati di accettazione sulla stampa del FIR digitale, con data e firma autografa. Vale la stessa comunicazione al produttore da parte del trasportatore.

Dicitura nel campo annotazioni: identica al caso 2.

Cosa fare subito dopo (adempimenti comuni)

Qualunque sia il caso in cui ci si trova, gli adempimenti successivi sono gli stessi per tutti gli operatori coinvolti:

  1. Conservare l’evidenza del blocco: screenshot dell’errore con data e ora visibili, codice/messaggio API, numero del ticket di assistenza aperto.
  2. Compilare la Dichiarazione (Appendice all’Allegato 1 del DD 254/2026): dati dell’operatore, numero di iscrizione RENTRI dell’unità locale, numero del FIR, periodo esatto del degrado, funzione bloccata, misura adottata.
  3. Inviare via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando obbligatoriamente almeno un’evidenza. Se la dichiarazione è firmata a mano, va allegata copia del documento d’identità.
  4. Non trasmettere i dati al RENTRI: i FIR gestiti con questa procedura di emergenza sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica.
  5. Restituire la copia completa al produttore/detentore (art. 6 c. 5 DM 59/2023, regime cartaceo).
  6. Tenere tutto in azienda — FIR cartaceo o stampa firmata, Dichiarazione ed evidenze — pronto per eventuali ispezioni.

Come prevenire il problema

Il decreto prevede anche misure di mitigazione per ridurre l’impatto di un eventuale degrado:

  • Produttori e trasportatori: tenere sempre una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati, proporzionata al fabbisogno settimanale.
  • Trasportatori: viaggiare sempre con la stampa del FIR digitale a bordo (art. 7 c. 4 DM 59/2023): è il documento su cui si interviene a penna nei casi 2 e 3. Se non la hai, non puoi applicare la procedura di emergenza.
  • Destinatari: nessuna misura preventiva specifica, ma vale la stessa logica: avere la stampa del FIR disponibile al momento dell’accettazione.

In sintesi

Il sistema prevede una valvola di sicurezza per i malfunzionamenti del RENTRI: si può usare il cartaceo come misura di emergenza, ma l’operatore deve documentare tutto, comunicarlo tramite PEC entro il giorno successivo e non lo può usare come scusa ordinaria per aggirare il digitale.

La deroga vale per il singolo FIR e per la durata del degrado: fuori da questi limiti, l’obbligo del FIR digitale rimane pieno.


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