RENTRI in tilt? Ecco cosa fare (senza bloccare il trasporto)
Dal 15 settembre 2026 il FIR è solo digitale. Ma cosa succede se il RENTRI non funziona? Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 stabilisce esattamente cosa fare in caso di degrado temporaneo del sistema.
· Mirko Carulli
Dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non è più ammesso in via ordinaria: il formulario di identificazione del rifiuto deve essere emesso, firmato e gestito esclusivamente in formato digitale tramite il RENTRI.
Ma cosa succede se proprio in quel momento il sistema non risponde? Niente panico: dal 10 settembre 2026 esiste una procedura ufficiale — il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 — che stabilisce esattamente cosa fare.
Degrado temporaneo: cos’è (e cosa non è)
Il RENTRI, come qualsiasi sistema informatico, può rallentare o bloccare singole funzioni senza che ci sia un’interruzione completa del servizio. Si parla di degrado temporaneo quando:
- il sistema è attivo, ma una funzione del FIR digitale non risponde (compilazione, firma, integrazione durante il trasporto, accettazione a destinazione);
- il portale o l’app mostrano un messaggio di errore, oppure le API restituiscono codici anomali;
- non è stata pubblicata alcuna comunicazione ufficiale di indisponibilità da parte del RENTRI.
Questa situazione è diversa dall’indisponibilità completa (già regolata dal DD 319/2025 e dal DD 25/2026) e dai problemi di connessione o di SPID dell’operatore.
I tre casi e cosa fare in concreto
Il decreto identifica tre momenti critici nel ciclo di vita del FIR e prevede per ognuno una misura di emergenza specifica.
1. Non riesco a emettere o firmare il FIR digitale
Chi è coinvolto: produttore o trasportatore emittente.
Cosa si fa: si emette un FIR cartaceo vidimato (All. II DM 59/2023) come se fossimo ancora nel regime transitorio. Il trasporto parte in modalità cartacea.
Dicitura obbligatoria nel campo annotazioni:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”
2. Il FIR digitale non si aggiorna durante il trasporto
Chi è coinvolto: trasportatore (in caso di trasbordo parziale o totale, sosta tecnica, ecc.).
Cosa si fa: si aggiorna a penna la stampa del FIR digitale con data e firma autografa. Da quel momento il FIR assume il regime cartaceo.
Dicitura obbligatoria nel campo annotazioni:
“FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”
Cessato il degrado, il trasportatore comunica al produttore il cambio di formato tramite il servizio RENTRI apposito (o Area Operatori / API).
3. Il destinatario non riesce ad accettare il FIR digitale
Chi è coinvolto: destinatario al momento dell’arrivo.
Cosa si fa: si integrano a penna i dati di accettazione sulla stampa del FIR digitale, con data e firma autografa. Vale la stessa comunicazione al produttore da parte del trasportatore.
Dicitura nel campo annotazioni: identica al caso 2.
Cosa fare subito dopo (adempimenti comuni)
Qualunque sia il caso in cui ci si trova, gli adempimenti successivi sono gli stessi per tutti gli operatori coinvolti:
- Conservare l’evidenza del blocco: screenshot dell’errore con data e ora visibili, codice/messaggio API, numero del ticket di assistenza aperto.
- Compilare la Dichiarazione (Appendice all’Allegato 1 del DD 254/2026): dati dell’operatore, numero di iscrizione RENTRI dell’unità locale, numero del FIR, periodo esatto del degrado, funzione bloccata, misura adottata.
- Inviare via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando obbligatoriamente almeno un’evidenza. Se la dichiarazione è firmata a mano, va allegata copia del documento d’identità.
- Non trasmettere i dati al RENTRI: i FIR gestiti con questa procedura di emergenza sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica.
- Restituire la copia completa al produttore/detentore (art. 6 c. 5 DM 59/2023, regime cartaceo).
- Tenere tutto in azienda — FIR cartaceo o stampa firmata, Dichiarazione ed evidenze — pronto per eventuali ispezioni.
Come prevenire il problema
Il decreto prevede anche misure di mitigazione per ridurre l’impatto di un eventuale degrado:
- Produttori e trasportatori: tenere sempre una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati, proporzionata al fabbisogno settimanale.
- Trasportatori: viaggiare sempre con la stampa del FIR digitale a bordo (art. 7 c. 4 DM 59/2023): è il documento su cui si interviene a penna nei casi 2 e 3. Se non la hai, non puoi applicare la procedura di emergenza.
- Destinatari: nessuna misura preventiva specifica, ma vale la stessa logica: avere la stampa del FIR disponibile al momento dell’accettazione.
In sintesi
Il sistema prevede una valvola di sicurezza per i malfunzionamenti del RENTRI: si può usare il cartaceo come misura di emergenza, ma l’operatore deve documentare tutto, comunicarlo tramite PEC entro il giorno successivo e non lo può usare come scusa ordinaria per aggirare il digitale.
La deroga vale per il singolo FIR e per la durata del degrado: fuori da questi limiti, l’obbligo del FIR digitale rimane pieno.
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